Art. 1 – Denominazione
- È costituita in Rimini, ai sensi e per gli effetti del Libro I C.C. e del D.Lgs. 36/2021, l’Associazione Sportiva denominata ” CIRCOLO TENNIS RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, in breve “CIRCOLO TENNIS RIMINI ASD”, — fondata nel 1925 (d’ora in poi “Associazione”).
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “ASD”. - La sede sociale è in Rimini, Lungomare Tintori n. 9.
- I colori sociali sono il blu ed il giallo.
- L’Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’Organismo affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6, co. 3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli Amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Art. 2 – Scopi e natura
- L’Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
- L’Associazione esercita, in via stabile e principale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2021, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Nello specifico l’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ed ha come finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del tennis e degli sport della racchetta.
L’Associazione, in particolare, cura:- La promozione e l’organizzazione di manifestazioni sportive legate al tennis, sia a livello agonistico che non, sportivo e propagandistico;
- la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre o la presenza, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato;
- la promozione e l’organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento della disciplina sportiva del tennis, anche per la specializzazione agonistica;
Nei limiti previsti dall’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale ed ai limiti ivi indicati, quali a titolo esemplificativo: - il miglioramento della sede sociale e delle relative pertinenze, in modo da concorrere al benessere degli associati, predisponendo altresì servizi ed attrezzature per l’attività sportiva ed il tempo libero, anche attraverso la gestione, diretta o indiretta, di bar, punti ristoro, centri estetici e fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione della socialità tra i propri associati, anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione ad eventi ricreativi, culturali, sportivi, centri estivi e/o invernali, manifestazioni fieristiche ed eventi di qualsiasi sorta;
- lo svolgimento di azioni promo-pubblicitarie;
- la gestione, la manutenzione di impianti ed attrezzature sportive, sia di proprietà che di terzi, ivi comprese le concessioni con Enti Pubblici o locazioni con Enti Privati;
- la promozione in genere della pratica del tennis e degli sport della racchetta, fornendo l’utilizzo dei campi da tennis e di tutti i servizi connessi;
- per il raggiungimento del proprio scopo, l’Associazione potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, ritenuta utile, necessaria e pertinente, con particolare riguardo alle attività relative la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento delle strutture sportive, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
- L‘Associazione accetta di conformarsi allo Statuto, alle norme ed alle direttive del CONI/CIP nonché allo Statuto, ai Regolamenti ed alle direttive della F.I.T.P. e qualsiasi altro Organismo cui l’Associazione intenda affiliarsi.
- L’Associazione si impegna altresì a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI/CIP e/o delle Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, emanate a presidio della tutela del minore nello sport e alla lotta contro la violenza di genere, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/2021.
Art. 3 – Statuto
Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dall’Assemblea straordinaria e sono soggetti all’approvazione della Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.).
Art. 4 – Organi dell’Associazione
- L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- Gli organi sociali sono:
- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri
- Commissione Tecnica
Art. 5 – Assemblea
- L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci.
Essa è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Il voto dei soci Juniores dovrà essere espresso, anche disgiuntamente, dai loro genitori o dal titolare della responsabilità genitoriale. È ammessa la delega scritta, ma ciascun socio non potrà rappresentare più di un socio. - L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e viene convocata, a mezzo lettera personale o posta elettronica ordinaria, affissione presso la sede sociale, oppure qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto più idoneo, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.
L’Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del Consiglio stesso oppure, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano. - Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti, all’ora fissata nell’avviso di convocazione, la metà più uno dei soci e mezz’ora dopo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- Le decisioni degli associati possono essere adottate:
a) mediante deliberazione Assembleare;
b) mediante consultazione scritta, che può essere promossa da ciascuno dei consiglieri oppure da almeno la metà più uno degli associati, purché dai documenti sottoscritti dagli stessi associati risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
A tal fine i Consiglieri devono inviare a ciascuno degli associati la comunicazione scritta, a mezzo o e mail o nelle forme ritenute più idonee, contenente l’oggetto della decisione e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale, entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.
La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
La documentazione da cui risulta il consenso degli stessi deve essere conservata tra gli atti dell’Associazione; ai fini del calcolo delle maggioranze. L’astensione dell’associato è valutata come voto negativo.
Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o dei diritti degli Associati debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione Assembleare. - Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- nominare il Consiglio Direttivo
- nominare tre Sindaci Revisori effettivi e due supplenti
- determinare, in linea generale, l’attività sportiva del Circolo
- creare eventuali nuove categorie di soci
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo del Circolo
- individuare le attività diverse nei limiti dell’art. 9 D Lgs. 36/2021;
- deliberare sul diniego di ammissione del socio emanato dal Consiglio Direttivo o sulle determine eventualmente impugnate;
- deliberare l’ingresso dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Ogni provvedimento, per essere valido, deve ottenere la maggioranza dei voti (metà più uno) dei presenti.
Art. 6 – Assemblea straordinaria
- L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o dietro richiesta scritta del Collegio dei Revisori o richiesta scritta di almeno un terzo degli associati con diritto di voto. Le richieste devono specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione e l’Assemblea deve essere convocata con lettera personale o posta elettronica ordinaria, affissione presso la sede sociale, oppure qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto più idoneo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
- Le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualora siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare le modifiche statutarie
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione
- deliberare la trasformazione o la fusione dell’Associazione.
Art. 7 – Direzione dei lavori delle Assemblee
- Il Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, il Vice Presidente, oppure un membro del Consiglio Direttivo inviterà l’Assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione.
- Il Presidente dell’Assemblea designa a sua volta, fra i presenti, il segretario dell’Assemblea che redigerà il verbale, e due scrutatori per il controllo delle votazioni.
- Il presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea ed il numero dei voti validi presenti.
- I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.
- L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico.
- Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale andrà inviata anche alla F.I.T.P. o qualsiasi ulteriore Organismo cui la Società intenda affiliarsi.
Art. 8 – Eleggibilità ed incompatibilità
- Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore a 18 anni compiuti. L’Associato minorenne parteciperà all’elettorato passivo alla prima Assemblea utile immediatamente dopo il raggiungimento della maggiore età.
- I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rivestire altra carica sociale.
- Tutti gli incarichi sono gratuiti, e hanno la durata di quattro anni; cariche ed incarichi sono riconfermabili.
- È fatto divieto agli amministratori, di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, nell’ambito della F.I.T.P. o di qualsiasi ulteriore Organismo riconosciuto dal CONI/CIP, cui l’Associazione risulti affiliata.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
- Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto.
- I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla loro proclamazione avvenuta nel corso dell’Assemblea elettiva convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente o, in casi di impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, Consigliere più anziano.
- La presenza del Consigliere neo-eletto alla prima riunione costituisce formale accettazione dell’incarico. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo del Circolo e per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Il Consiglio Direttivo, in particolare, cura:
- la nomina del Presidente, Vice presidente, Segretario ed assegna altri incarichi;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio preventivo e consuntivo;
- indice le Assemblee ordinarie almeno 1 (una) volta l’anno e le Assemblee straordinarie;
- determina gli importi delle quote associative annuali;
- assume le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio ed in c/capitale per la gestione dell’Associazione;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e del coordinamento dei collaboratori e dei professionisti cui eventualmente si avvalga l’Associazione, nonché di eventuali volontari e cura l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021;
adotta i provvedimenti disciplinari e ratifica quelli adottati d’urgenza dal Presidente; - redige eventuali Regolamenti interni dell’Associazione che andranno approvati dall’Assemblea stessa;
- ha facoltà di nominare, tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliere delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso, ivi compresa la nomina del responsabile della protezione dei minori ai sensi dell’art. 33, co. 6, D.Lgs. 36/2021;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- esamina ed approva l’attività sportiva del Circolo;
- stabilisce le date delle manifestazioni da organizzare e curarne il loro svolgimento.
- Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno quattro dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.
- La presenza della maggioranza dei consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; a parità di voti decide il voto del Presidente, in caso di assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in subordine, del Consigliere più anziano.
- Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo accertato dal Consiglio Direttivo, sarà considerato dimissionario.
- I posti che si rendessero vacanti nel corso del mandato verranno ricoperti da coloro che risulteranno immediatamente seguenti ai Consiglieri eletti nella graduatoria dei voti ottenuti in occasione dell’Assemblea elettiva.
- Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata l’Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio.
Art. 11 – Il Presidente
- Il Presidente del Circolo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.
- Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività, adotta tutti i provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza, di dimissioni o di legittimo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
- Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo la ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento d’urgenza.
Art. 12 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a scrutinio segreto e a maggiorazione di voti, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; il Vice Presidente può essere temporaneamente sostituito dal Consigliere Anziano.
Art. 13 – Il Segretario Cassiere
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ne assiste alle riunioni e ne redige i verbali, provvede al normale andamento dell’Associazione, dirige l’amministrazione sociale. Può essere delegato dal Presidente a firmare direttamente la corrispondenza a carattere istruttorio.
Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre Revisori eletti dall’Assemblea, a maggioranza dei voti.
- Rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- Nominano, nel loro seno, un Presidente.
- Rilevando irregolarità amministrative devono comunicarle, per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti.
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri
È nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci ed è composto da tre membri. Agisce autonomamente a tutela del buon nome del Circolo Tennis Rimini ed esprime pareri sulle controversie fra i soci e sugli altri argomenti sottopostigli del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – La Commissione Tecnica
- È nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da tre soci i quali nel loro seno eleggono un presidente.
- Propone la partecipazione a tornei ed incontri intersociali, decide le squadre e le formazioni dei partecipanti.
- Coordina e predispone tutta l’attività sportiva sia agonistica che didattica e formativa.
Art. 17 – Associati
- Gli Associati si distinguono in:
- Soci Ordinari
- Soci Juniores (coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età)
È costituita anche una categoria di Soci chiamati “Benemeriti” la cui qualifica è attribuita a vita, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della vita sportiva e civica ed in particolare nei confronti del Circolo Tennis Rimini. L’Assemblea ha la facoltà di istituire altre categorie di soci, ferme restando le precedenti.
- L’Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.
Art. 18 – Ammissione all’Associazione
- L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- presentazione della domanda, che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo (nel caso di socio juniores la domanda dovrà essere sottoscritta, anche disgiuntamente, dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e controfirmata per accettazione dal minore qualora abbia già compiuto i quattordici anni di età);
- pagamento delle quote associative;
- accettazione senza riserve del presente statuto.
- I soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia tra loro; tutte le controversie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso. Il Consiglio Direttivo per il suo giudizio potrà avvalersi del Collegio dei Probiviri.
- Il Socio potrà ricorrere in ultima istanza alla F.I.T.P.
Art. 19 – Cessazione di appartenenza all’Associazione
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni presentate per iscritto almeno un mese prima del 30 novembre.
- per morosità secondo i termini fissati dal Regolamento Sociale.
- per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al Regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e fissazione del termine per le controdeduzioni. Il provvedimento sarà preso sentito il parere del Collegio dei Probiviri e sarà comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere agli Organi della Federazione Italiana Tennis e Padel.
Art. 20 – Patrimonio e bilancio
- Il patrimonio è costituito da tutti i beni che, per qualsiasi titolo, sono diventati di proprietà sociale. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai corrispettivi per i servizi prestati, da proventi di manifestazioni sportive, e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale tra cui contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari da parte dei soci, deliberati dall’Assemblea dei Soci, dai proventi di beni mobili ed immobili, contratti di pubblicità, sponsorizzazioni nel rispetto degli scopi dell’associazione.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, derivanti dall’attività dell’Associazione, non potranno essere distribuiti, anche indirettamente, ai soci, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (si applicano le ipotesi di presunzione legale di distribuzione degli utili elencate nell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 112/2017), ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali o all’incremento del proprio patrimonio.
- Il Bilancio annuale sarà distinto in:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea accompagnato dalla relazione redatta dal Consiglio Direttivo e da quella del Collegio dei Revisori, entrambe per iscritto.
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 – Provvedimenti disciplinari
- Il Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei probiviri ed indipendentemente dai provvedimenti della F.I.T.P. può decidere:
- l’ammonizione
- la sospensione a termine
- la radiazione.
- I provvedimenti dovranno essere affissi all’Albo del Circolo.
Art. 22 – Scioglimento
In caso di scioglimento le attività patrimoniali non potranno essere ripartite fra i soci, ma dovranno essere devolute in favore di associazioni sportive o enti che abbiano finalità sportive analoghe a quelle del Circolo Tennis Rimini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 co. 1, lettera h) D.Lgs. 36/2021.
Art. 23 – Richiamo normativo
Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis e Padel, in subordine le disposizioni di settore in tema di sport e Codice Civile.
